Art. 3.

      1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinati i criteri di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di «cannabis indica», la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali mediante, altresì, disposizioni di attuazione dei titoli II e III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.